“Prossimi alla pensione? In arrivo le misure per la riduzione dell’orario di lavoro con costi spalmati tra lavoratore, datore e Stato”

Si tratta di una misura pensata dal legislatore per incentivare economicamente la riduzione dell’orario di lavoro nei confronti dei lavoratori prossimi al pensionamento in un quadro di flessibilità dell’uscita dal mondo del lavoro con costi spalmati tra lavoratore, datore e Stato.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il Decreto 7 aprile 2016 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale trova attuazione la misura prevista dall’art. 1, comma 284 della Legge di Stabilità 2016 come modificato dall’art. 2-quater, comma 3 del DL n. 210/2015) che agevola la riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori prossimi alla pensione.

Mani lavoratore pensione

Il datore di lavoro che acconsente alla trasformazione delrapporto dovrà, infatti, sobbarcarsi parte degli oneri e corrispondere in busta paga al lavoratore una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). La somma, però, verrà  trattata in modo particolare dato che questo importo non concorrerà né alla formazione del reddito da lavoro dipendente, né sarà assoggettato a contribuzione previdenziale.

Lo Stato, dal canto suo, provvederà al riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta. Il lavoratore subirà, del pari, una perdita di retribuzione dovuta alla riduzione dell’orario di lavoro.

QUALI SONO I LAVORATORI DESTINATARI DI QUESTA MISURA:

Rientrano nel campo di applicazione della norma tutti i lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato di aziende di qualsiasi dimensione, anche con meno di 15 dipendenti, operanti nel settore privato indipendentemente dal fondo previdenziale di iscrizione e che:

  • Abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  • Maturino entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 24, comma 6, DL n. 201/2011).

Cioè devono possedere 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2018 e devono avere almeno 20 anni di contributi al momento della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.

Si ritiene, inoltre, che vi possano rientrare anche i lavoratori delle Poste e delle Ferrovie dello Stato i cui rapporti lavorativi sono stati oggetto della privatizzazione negli anni ’90Non vi possono accedere, invece, i dipendenti del pubblico impiego.

 

IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO PER IL LAVORATORE:

Il beneficio consiste in:

  • possibilità, previo accordo con il datore di lavoro, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60%;
  • corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, non è assoggettata a contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato. Questa incentivazione, che rappresenta la parte più importante di spesa pubblica destinata all’intervento, è finalizzata ad evitare che la trasformazione del rapporto di lavoro abbia una incidenza negativa sulla misura del trattamento pensionistico.

RIEPILOGANDO:

LAVORATORE Ottiene una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% e il 60% dell’orario a tempo pieno. La perdita della retribuzione è temperata però dal trasferimento in busta paga dei contributi versati dal datore di lavoro.
DATORE DI LAVORO Eroga in busta paga al dipendente i contributi previdenziali relativi alla prestazione lavorativa non effettuata che sarebbe stata a carico di quest’ultimo. Il datore in sostanza pagherà di più  su base oraria il rapporto di lavoro trasformato in part-time.
STATO Copre figurativamente ai fini della pensione la quota di retribuzione perduta dal lavoratore. In questo modo la pensione sarà erogata come se il rapporto non fosse mai stato trasformato in part-time.
CONDIZIONI L’accordo per la trasformazione del rapporto di lavoro può riguardare solo quei lavoratori a cui manchino non più di 3 anni alla pensione di vecchiaia. L’accordo riguarda solo i lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato del settore privato.

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL BENEFICIO:

il lavoratore ed il datore di lavoro stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale il quale deve contenere l’indicazione della misura della riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60% (c.d. contratto di lavoro a tempo parziale agevolato).

  • Prima della sottoscrizione il lavoratore deve acquisire apposita certificazione INPS comprovante il possesso dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento.
  • Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato deve essere trasmesso a cura del datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio. La DTL, previo esame delle previsioni contrattuali, rilascia entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine vale il silenzio assenso, pertanto il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.

Una volta ottenuta l’autorizzazione della DTL o decorso inutilmente il termine di cinque giorni, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere istanza telematica all’INPS, contenente:

  • il dato identificativo della certificazione INPS comprovante il possesso dei requisiti minimi per fruire del beneficio;
  • le informazioni relative al contratto di lavoro;
  • le informazioni necessarie ai fini della quantificazione dell’onere economico a carico dell’INPS (copertura della contribuzione figurativa).

L’Inps è tenuto ad accogliere o rigettare l’istanza telematica entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione stessa.

L’art. 2, comma 3 del Decreto in oggetto stanzia i fondi per la copertura dell’onere economico complessivo per contribuzione figurativa connesso al ricorso del part-time agevolato nelle seguenti misure:

  • 60 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 120 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 60 milioni di euro per l’anno 2018.

Qualora l’Inps, in sede di valutazione dell’istanza di accesso al beneficio, stimi il superamento del limite delle suddette risorse, anche per una sola annualità, lo stesso Istituto procederà al rigetto della domanda per esaurimento risorse.

Si tiene, inoltre, a precisare che non possono fruire del beneficio i lavoratori che sono già in part time e che intendano ridurre maggiormente l’orario di lavoro (né si ritiene possibile trasformare il rapporto di lavoro già in part time in un rapporto a tempo pieno per poi successivamente trasformare lo stesso contratto di nuovo in tempo parziale).

MISURA DEL PERIODO AGEVOLATO:

Gli effetti del contratto di part-time agevolato decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza telematica di accesso al beneficio; a partire dal medesimo giorno viene accreditata la contribuzione figurativa. Come già evidenziato, il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS e alla DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

CONSIDERAZIONI FINALI:

In un’ottica più ampia, è possibile ritenere che con questa misura, il legislatore non abbia soltanto voluto incentivare economicamente i processi di riduzione di orario e una flessibilità dell’uscita dal mondo del lavoro per una certa tipologia di lavoratori, ma anche dare un’opportunità in più di applicare a livello aziendale una nuova forma di Welfare e Smart Working. Con la riduzione di orario dei dipendenti prossimi alla pensione, non solo si agevola la gestione del tempo dedicato alla persona e alla conciliazione tempi vita e lavoro, ma in una visione globale, si configura la riscoperta della funzione di supporto alla famiglia della figura dei nonni, che può fornire aiuto concreto nell’accudimento dei nipoti e che era andata un po’ scomparendo a causa dell’innalzamento dell’età  pensionabile e della consistente entrata delle donne nel mondo del lavoro.

Inoltre, l’incentivazione di questa tipologia di part-time, può dare nuovo stimolo all’assunzione di ulteriore personale per sopperire ad una perdita dell’attività lavorativa, in termini di ore/lavoro, previamente svolta dal lavoratore prossimo alla pensione, o ad agevolare la trasformazione da full time a part time di altri dipendenti del comparto aziendale, che necessitino di una riduzione di orario per la conciliazione tempi lavoro e famiglia. Si pensi soltanto ai vantaggi per le lavoratrici madri, che sempre più spesso abbisognano di ricorrere a questa formula lavorativa per conciliare tutti gli impegni quotidiani.