In vista delle elezioni amministrative, si ritiene opportuno fornire informazioni e delucidazioni in merito alla gestione dei permessi elettorali per i lavoratori che saranno chiamati a svolgere funzioni elettorali, sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista di documentazione da presentare al datore di lavoro per il riconoscimento di tali permessi.
LA LEGGE PREVEDE:
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni (compresi i referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro. Ne consegue che il datore di lavoro non può in nessun caso impedire al dipendente (sia somministrato che non) di adempiere a tale compito.
QUALI SONO I LAVORATORI COINVOLTI:
Tutti i lavoratori iscritti all’albo unico degli scrutatori o all’albo dei presidenti di seggio, compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum (che vi partecipano volontariamente).
L’iscrizione non è prevista ai sopra citati albi per le seguenti tipologie di lavoratori:
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
Si precisa che l’iscrizione ad uno dei due albi esclude la possibilità di fare parte anche dell’altro.
COSA SPETTA AL LAVORATORE CHIAMATO A SVOLGERE FUNZIONI ELETTORALI:
Ai lavoratori deve essere garantito:
- lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
- un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Si tiene a precisare che il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di quale delle due opzioni decide di fruire, se la retribuzione della giornata o il riposo compensativo. In quest’ultimo caso, il riposo deve essere goduto immediatamente dopo la chiusura del seggio e non può essere posticipato a periodi successivi.
- Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno
ADEMPIMENTI E DOVERI DEL LAVORATORE:
- Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest’ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza;
- Tale comunicazione può essere effettuata verbalmente oppure, sebbene la legge non lo imponga, in forma scritta (certificato di chiamata oppure apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore);
- A scrutinio concluso, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni e delle ore trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.
A tale proposito, si precisa che saranno ritenuti nulli gli attestati che riportino correzioni e aggiunte manuali post emissione.
FAQ:
“Come posso iscrivermi all’albo dei Scrutatori di Seggio?”
- Gli interessati dovranno fare apposita richiesta, corredata di documento di identità in corso di validità, presso l’Ufficio Elettorale di residenza tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno.
“Quali sono i requisiti per essere inclusi nell’albo degli Scrutatori di Seggio?”
- Occorre essere elettore del Comune e avere assolto gli obblighi scolastici
“Quali lavoratori sono esclusi dall’iscrizione all’albo degli Scrutatori di Seggio?”
- Sono escluse le seguenti categorie di lavoratori:
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
“Come avviene la cancellazione dall’albo degli Scrutatori?”
- La cancellazione dall’albo può avvenire nei seguenti modi:
- Ogni cittadino può richiedere la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi, entro il mese di dicembre di ogni anno, presentando domanda presso l’Ufficio Elettorale;
- I cittadini che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore il giorno delle votazioni non si presentassero al seggio elettorale senza fornire giustificato motivo verranno cancellati d’ufficio dall’Albo degli scrutatori.
“Come posso iscrivermi all’albo dei Presidenti di Seggio?”
- Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell’apposito albo, depositato presso la Corte d’Appello del proprio comune di residenza presentando apposita documentazione, allegando copia del documento di identità in corso di validità, all’ufficio elettorale, Settore Servizi Demografici, dall’1 al 31 ottobre di ogni anno.
“Quali sono i requisiti per essere inclusi nell’albo dei Presidenti di Seggio?”
- Occorre essere elettore del Comune ed Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.
“Quali lavoratori sono esclusi dall’iscrizione all’albo degli Presidenti di Seggio?”
- Sono escluse le seguenti categorie di lavoratori:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
“Come avviene la cancellazione dall’albo dei Presidenti di Seggio?”
- La cancellazione dall’Albo può avvenire nei seguenti modi:
- Perdendo i requisiti (come il superamento del settantesimo anno di età);
- Chiedendo la cancellazione dall’Albo con motivazione.
Normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: “Approvazione del Testo Unico delle leggi art. 38 recanti norme per la elezione della camera dei Deputati”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: “Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”. art. 23
- Legge 30 aprile 1999 n. 120: “Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”. Art. 9, che sostituisce l’art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore).
- Legge 21.12.2005 n. 270 art. 9: “Nomina degli scrutatori”.
- Legge n. 53 del 21 marzo 1990: “Misure urgenti a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. art. 1”.